Dichiarazione redditi 2021
Caro socio, di seguito troverai informazioni importanti per la dichiarazione dei redditi 2021...
Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili. A prevederlo è stata la Legge di Bilancio, all’articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019
Le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN. Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà pagare con metodo tracciabile
Ma è importante sapere che il percorso di dematerializzazione degli adempimenti fiscali non è stato ancora completato al 100%, anzi le nuove regole digitali introducono nuovi oneri cartacei. Questo significa che, anche per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà necessario conservare dei documenti cartacei, per cinque anni.
Questo significa, ad esempio, che se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto. L’importante è fornire al Fisco, per poter accedere alle detrazioni IRPEF del 19%, una prova dello strumento tracciato utilizzato. A tal fine è consigliabile far inserire nella fattura rilasciata da parte dell’operatore sanitario con quale sistema è stato effettuato il pagamento.
Altra cosa importante da sapere: d’ora in poi chi paga deve corrispondere a chi usufruisce dello sconto fiscale, ovvero la carta o il conto da cui si effettuano i bonifici devono essere intestati a chi ha effettuato la visita medica o un’altra prestazione medica.
Detrazioni IRPEF solo con pagamenti tracciati
Ricordiamo che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, rientrando quindi nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, anche gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Legge di Bilancio 2020
Per completezza riportiamo il testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
20.01.2020 sb
Fonte: PMI.it
Le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN. Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà pagare con metodo tracciabile
Ma è importante sapere che il percorso di dematerializzazione degli adempimenti fiscali non è stato ancora completato al 100%, anzi le nuove regole digitali introducono nuovi oneri cartacei. Questo significa che, anche per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà necessario conservare dei documenti cartacei, per cinque anni.
Questo significa, ad esempio, che se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto. L’importante è fornire al Fisco, per poter accedere alle detrazioni IRPEF del 19%, una prova dello strumento tracciato utilizzato. A tal fine è consigliabile far inserire nella fattura rilasciata da parte dell’operatore sanitario con quale sistema è stato effettuato il pagamento.
Altra cosa importante da sapere: d’ora in poi chi paga deve corrispondere a chi usufruisce dello sconto fiscale, ovvero la carta o il conto da cui si effettuano i bonifici devono essere intestati a chi ha effettuato la visita medica o un’altra prestazione medica.
Detrazioni IRPEF solo con pagamenti tracciati
Ricordiamo che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, rientrando quindi nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, anche gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Legge di Bilancio 2020
Per completezza riportiamo il testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
20.01.2020 sb
Fonte: PMI.it