assegno familiare
Caro socio, i dipendenti possono chiedere l'assegno per il nucleo familiare nel caso che il 70% del reddito familiare complessivo provenga da lavoro dipendente e che i livelli di reddito familiare complessivo provenga da lavoro dipendente e che i livelli di reddito stabiliti annualmente non siano superati...
L'ammontare dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare dipende dal reddito familiare, dal numero dei componenti e dalla composizione della famiglia.
La domanda deve essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° luglio. Le domande possono essere presentate in ogni momento. Il diritto all'essegno per il nucleo familiare si prescrive dopo 5 anni.
Assegno per il nucleo familiare per i dipendenti
Aventi diritto sono:
• lavoratori/trici dipendenti, anche in caso di malattia o maternità, inabilità temporanea per infortunio, in cassa integrazione, titolari di assegno di disoccupazione o di mobilità.
Nucleo familiare
Per poter stabilire l’entità dell’assegno familiare, bisogna innanzitutto accertare di quali persone è composto il nucleo familiare oltre al richiedente. Il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:
• la persona richiedente,
• il coniuge della persona richiedente, purché non legalmente ed effetivamente separato
• i figli e le persone equiparate fino al 18° anno di età. Sono persone equiparate i figli adottivi o riconosciuti, i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti o giudizionalmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, i minori affidati dagli organi competenti;
• nipoti viventi a carico degli ascendenti, di etá inferiore ai 18 anni compiuti (anche se non formalmente affidati)
• nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni,
• figli ed equiparati maggiorenni con infermità o difetto fisico con assoluta impossibilità lavorativa.
• I fratelli, sorelle e nipoti della persona richiedente, di etá inferiore ai 18 anni compiuti, purché siano orfani di entrambi genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. Il limite di etá non si applica, qualora queste persone si trovino nell ́assoluta e permanente impossibilitá di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Misura dell’assegno familiare
La misura dell’assegno familiare dipende dai seguenti 3 fattori:
• dal numero dei componenti del nucleo familiare
• dalla tipologia dei componenti del nucleo familiare
• dal reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare
Più è alto il reddito, più basso sarà l’assegno familiare. Al superamento di certi limiti di reddito si perde il diritto all’assegno familiare. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo.
Il reddito complessivo del nucleo familiare è composto dal reddito complessivo lordo assoggettabile all ́IRPEF, nonché i redditi di qualsiasi altra natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposte.
Domande per la liquidazione dell’assegno familiare
Per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 verrà preso in considerazione il reddito dell’anno 2019.
Documentazione richiesta:
• la dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, la certificazione unica del datore di lavoro, detta modello CU, eventuali ulteriori documentazioni in merito a pensioni, estratti catastali o altro che certifichi il reddito familiare complessivo.
• i cartellini sanitari oppure codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare.
Chi dovesse aver dimenticato di presentare la domanda entro il tempo utile, può richiedene la liquidazione, su domanda, retroattivamente fino a 5 anni.
L’assegno per il nucleo familiare non è soggetto a tassazione
Segereteria prov.le AGO
19.06.2020
La domanda deve essere rinnovata ogni anno a partire dal 1° luglio. Le domande possono essere presentate in ogni momento. Il diritto all'essegno per il nucleo familiare si prescrive dopo 5 anni.
Assegno per il nucleo familiare per i dipendenti
Aventi diritto sono:
• lavoratori/trici dipendenti, anche in caso di malattia o maternità, inabilità temporanea per infortunio, in cassa integrazione, titolari di assegno di disoccupazione o di mobilità.
Nucleo familiare
Per poter stabilire l’entità dell’assegno familiare, bisogna innanzitutto accertare di quali persone è composto il nucleo familiare oltre al richiedente. Il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:
• la persona richiedente,
• il coniuge della persona richiedente, purché non legalmente ed effetivamente separato
• i figli e le persone equiparate fino al 18° anno di età. Sono persone equiparate i figli adottivi o riconosciuti, i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti o giudizionalmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, i minori affidati dagli organi competenti;
• nipoti viventi a carico degli ascendenti, di etá inferiore ai 18 anni compiuti (anche se non formalmente affidati)
• nuclei familiari con più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni,
• figli ed equiparati maggiorenni con infermità o difetto fisico con assoluta impossibilità lavorativa.
• I fratelli, sorelle e nipoti della persona richiedente, di etá inferiore ai 18 anni compiuti, purché siano orfani di entrambi genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. Il limite di etá non si applica, qualora queste persone si trovino nell ́assoluta e permanente impossibilitá di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Misura dell’assegno familiare
La misura dell’assegno familiare dipende dai seguenti 3 fattori:
• dal numero dei componenti del nucleo familiare
• dalla tipologia dei componenti del nucleo familiare
• dal reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare
Più è alto il reddito, più basso sarà l’assegno familiare. Al superamento di certi limiti di reddito si perde il diritto all’assegno familiare. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo.
Il reddito complessivo del nucleo familiare è composto dal reddito complessivo lordo assoggettabile all ́IRPEF, nonché i redditi di qualsiasi altra natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposte.
Domande per la liquidazione dell’assegno familiare
Per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 verrà preso in considerazione il reddito dell’anno 2019.
Documentazione richiesta:
• la dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, la certificazione unica del datore di lavoro, detta modello CU, eventuali ulteriori documentazioni in merito a pensioni, estratti catastali o altro che certifichi il reddito familiare complessivo.
• i cartellini sanitari oppure codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare.
Chi dovesse aver dimenticato di presentare la domanda entro il tempo utile, può richiedene la liquidazione, su domanda, retroattivamente fino a 5 anni.
L’assegno per il nucleo familiare non è soggetto a tassazione
Segereteria prov.le AGO
19.06.2020