NOVITA' LEGGE 104
Caro socio, chi deve assistere familiari disabili in situazione di gravità ha la possibilità...
grazie alla Legge 104/1992, di richiedere il permesso lavorativo mensile di 3 giorni o il congedo straordinario retribuito di massimo 2 anni.
Con il nuovo Decreto Legislativo n. 105/2022, il/la “convivente di fatto” è stato equiparato al coniuge.
L’articolo 54 del Contratto collettivo intercomparti- mentale del 12.02.2008, prevede che anche per il congedo in favore dei dipendenti aventi titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applichi la relativa normativa statale.
Ne consegue che le rispettive nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 105/2022 trovano immediata applicazione anche in questo ambito.
Permessi lavorativi mensili per assistenza a familiari in accertata situazione di gravità
L’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 105/2022, ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico” (da cui, finora, erano esclusi solamente i genitori) e stabilendo che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, beneficiandone alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Con la riformulazione del comma 3, dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 il/la “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, è stato equiparato al coniuge e alla parte dell’unione civile.
Affinché la convivenza di fatto venga legalmente riconosciuta, dev’essere formalmente dichiarata all’Ufficiale d’anagrafe del comune di residenza (vedi articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20.05.2016, n. 76).
Gli attuali fruitori dei permessi mensili riceveranno un’apposita comunicazione con la quale verranno raccolte eventuali variazioni nell’utilizzo dei permessi.
Congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità
L’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legisla- tivo n. 105/2022, ha introdotto il/la “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati ai fini della concessione del congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Al convivente di fatto viene riconosciuta la stessa priorità che hanno il coniuge e la parte dell’unione civile.
Il richiedente ha ora diritto a fruire del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità entro trenta giorni dalla richiesta.
AGO Service
Con il nuovo Decreto Legislativo n. 105/2022, il/la “convivente di fatto” è stato equiparato al coniuge.
L’articolo 54 del Contratto collettivo intercomparti- mentale del 12.02.2008, prevede che anche per il congedo in favore dei dipendenti aventi titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applichi la relativa normativa statale.
Ne consegue che le rispettive nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 105/2022 trovano immediata applicazione anche in questo ambito.
Permessi lavorativi mensili per assistenza a familiari in accertata situazione di gravità
L’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 105/2022, ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico” (da cui, finora, erano esclusi solamente i genitori) e stabilendo che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, beneficiandone alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Con la riformulazione del comma 3, dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 il/la “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, è stato equiparato al coniuge e alla parte dell’unione civile.
Affinché la convivenza di fatto venga legalmente riconosciuta, dev’essere formalmente dichiarata all’Ufficiale d’anagrafe del comune di residenza (vedi articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20.05.2016, n. 76).
Gli attuali fruitori dei permessi mensili riceveranno un’apposita comunicazione con la quale verranno raccolte eventuali variazioni nell’utilizzo dei permessi.
Congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità
L’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legisla- tivo n. 105/2022, ha introdotto il/la “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati ai fini della concessione del congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Al convivente di fatto viene riconosciuta la stessa priorità che hanno il coniuge e la parte dell’unione civile.
Il richiedente ha ora diritto a fruire del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità entro trenta giorni dalla richiesta.
AGO Service